ACCESSO CIVICO

Il D.Lgs. 33/2013, agli art. 5 e 5-bis, regola l’istituto dell’accesso civico.

Il suddetto decreto prevede le due seguenti tipologie di accesso:

1)  “Accesso civico semplice” (ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013), inteso come il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la Società abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

2)  “Accesso civico generalizzato” (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013), inteso come il diritto di chiunque di accedere, senza alcuna motivazione, ai dati e ai documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del citato decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del medesimo D.Lgs. 33/2013. L’accesso civico generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Dott. Giovanni D’Aquino

e-mail:  trasparenza@adriaticarisorse.it

Per le modalità di accesso, si rimanda al Regolamento Unico pubblicato nei documenti allegati alla presente pagina.

ATTI E DOCUMENTI
1-REGOLAMENTO-ACCESSO-AGLI-ATTI-ADRIATICA-RISORSE.PDF
ALL.1 – Modulo Accesso Documentale
ALL.2 – Modulo Accesso Civico Semplice
ALL.3 – Modulo Accesso Civico Generalizzato
ALL.4 – Modulo Riesame Accesso Civico Generalizzato