ACCESSO CIVICO
Riferimenti Normativi
Art. 5, d.lgs. n. 33/2013
Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016
Il D.Lgs. 33/2013, agli art. 5 e 5-bis, regola l’istituto dell’accesso civico.
Il suddetto decreto prevede le due seguenti tipologie di accesso:
1) “Accesso civico semplice” (ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013), inteso come il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la Società abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
2) “Accesso civico generalizzato” (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013), inteso come il diritto di chiunque di accedere, senza alcuna motivazione, ai dati e ai documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del citato decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del medesimo D.Lgs. 33/2013. L’accesso civico generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Dott. Giovanni D’Aquino
e-mail: trasparenza@adriaticarisorse.it
Per le modalità di accesso, si rimanda al Regolamento Unico pubblicato nei documenti allegati alla presente pagina.
ATTI E DOCUMENTI
1-REGOLAMENTO-ACCESSO-AGLI-ATTI-ADRIATICA-RISORSE.PDF
ALL.1 – Modulo Accesso Documentale
ALL.2 – Modulo Accesso Civico Semplice
ALL.3 – Modulo Accesso Civico Generalizzato
ALL.4 – Modulo Riesame Accesso Civico Generalizzato