STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO E DEFINIZIONE AGEVOLATA

“STRALCIO” DEI DEBITI FINO A MILLE EURO E DEFINIZIONE AGEVOLATA

Data:
27 Marzo 2023

“STRALCIO” DEI DEBITI FINO A MILLE EURO E DEFINIZIONE AGEVOLATA

Nell’ambito dell’ applicazione della legge di bilancio 2023, il legislatore ha previsto l’adesione automatica allo stralcio, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1°gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’ Agente della Riscossione Nazionale (Ade-R) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015  e l’adesione alla Definizione agevolata delle cartelle per i carichi affidati sempre all’Agente della Riscossione Nazionale (Ade-R), dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Ai fini dell’adesione alla sanatoria delle cartelle, si sottolinea che restano esclusi, in quanto non ricompresi nella disposizione normativa, tutti i carichi gestiti da Adriatica Risorse spa, essendo, quest’ultima, società  in house providing del Comune di Pescara affidataria della gestione e riscossione delle entrate dello stesso Comune ai sensi dell’art.52, comma 5, lett.b) del D.Lgs.446/97.

In sintesi i chiarimenti e le modalità di adesione:

  • nello stralcio dei debiti fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati all’ Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, il contribuente non deve presentare alcuna istanza e le somme (relative a sanzioni ed interessi) vengono definitivamente stralciate d’ufficio;
  • nella Definizione agevolata (rottamazione), rientrano tutti i carichi affidati ad AdE-R tra il 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (sempre per la sola quota di sanzioni e interessi), ovviamente ad esclusione delle cartelle con debito residuo inferiore a € 1.000,00 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (già oggetto stralcio). Nella Definizione agevolata il contribuente  deve manifestare l’intenzione di aderire entro il 30 aprile 2023 e saldare l’importo residuo entro i termini stabiliti per ottenere l’abbattimento di sanzioni e interessi (a differenza dello stralcio dove sono definitivamente cancellati), contrariamente si tornerebbe alla pretesa originaria.

Circa i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che  non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. La introdotta normativa, non annulla, quindi, le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

È possibile pagare gli importi ricompresi nella Definizione agevolata:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
MODALITA’ DI ADESIONE
la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, deve essere presentata  entro e non oltre il 30/04/2023, accedendo alla propria Area riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, con le credenziali indicate sullo stesso portale, senza necessità di allegare alcuna documentazione oppure utilizzando il servizio presente nell’Area pubblica del portale stesso e allegando, solo in quest’ultimo caso, obbligatoriamente, la documentazione prevista per il riconoscimento. Successivamente, entro il 30 giugno2023, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà la comunicazione contenente l’ammontare delle somme complessivamente dovute ai fini della Definizione agevolata.

 

Per maggiori dettagli consulta il sito di Agenzia delle entrate-Riscossione

 

Ultimo aggiornamento

5 Giugno 2023, 16:00