Definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento ai sensi dell’art. 15 d.l. n. 34 del 30/04/2019
L’art.15 D.
Data:
6 Settembre 2019
L’art.15 D.L. 30/04/2019 n. 34 conversione con L. 58/2019 “Estenzione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” ha previsto per gli Enti Locali la possibilità di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto n°639 del 1910, notificati dall’anno 2000 fino al 2017.
Il comune di Pescara con Delibera Consiliare n.93 adottata nella seduta del 01/07/2019, ha approvato l’unito regolamento che ha fissato gli elementi essenziali per la definizione, nello specifico:
– le modalità di presentazione dell’istanza e il termine ultimo per fruire della sanatoria;
– il numero massimo di rate e le relative scadenze, con l’indicazione che l’ultima non può andare oltre il termine del 15 settembre 2021;
– la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti ai quali si riferisce l’istanza, con la dichiarazione espressa di rinunciarvi;
– il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario comunicano ai debitori le somme dovute.
Il contribuente dal punto di vista dell’esborso effettivo provvederà al pagamento integrale:
– delle somme ingiunte a titolo di imposta e interessi (maggiore imposta evasa e interessi);
– delle spese relative alla riscossione coattiva;
– delle spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
– delle spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
– di quelle maturate a favore del concessionario della riscossione a titolo di aggio.
L’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme che formano oggetto di definizione.
L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate impedisce il perfezionamento della definizione e consente all’ente creditore il recupero immediato di quanto risulti ancora dovuto.
I versamenti già effettuati dai debitori si intendono riscossi a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti interessati devono presentare l’apposita istanza entro il termine del 01/10/2019, utilizzando il modello appositamente predisposto dall’Ente.
modello di richiesta di definizione agevolata per i tributi minori (ICP/Cosap)
Ultimo aggiornamento
27 Maggio 2020, 16:10